
In questa direzione la Legge 991/1952 “Provvedimenti in favore dei territori montani”, definisce criteri per riconoscere le aree montane nazionali, ovvero i Comuni censuari situati per almeno l’80 per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine, quelli nei quali il territorio si caratterizza per un dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore comunale non minore di 600 metri, ma caratterizzati da allora un “reddito imponibile medio per ettaro” non superi le lire 2400 (attualizzato a 44 euro oggi).
Un nuovo approccio è i…Continua a leggere su Edilportale.com]]>

