10/05/2024 – Per sopraelevazione si intende la costruzione di uno o più piani sull’ultimo piano del fabbricato, ovvero, in maniera più genericamente e come indicato anche in svariate pronunce di settore della Suprema Corte di Cassazione, come un qualsiasi aumento di volumetria, sia verticale che orizzontale del fabbricato.
 
Questo intervento strutturale, non solo influenza in maniera evidente la sagoma dell’edificio, ma ne modifica anche la volumetria, la sua superficie e il carico urbanistico complessivo dello stesso.
 
Relativamente al diritto / possibilità di effettuare tali lavorazioni all’interno di un condominio, è di solare evidenza che una sopraelevazione coinvolga direttamente l’intera compagine condominiale, anche se, almeno da un punto di vista prettamente formale, la sopraelevazione non è in alcun modo espressamente vietata.
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